Decurtazione punti da patente edile
La patente edile appena conseguita contiene inizialmente 30 punti, piu' altri punti, fino ad un massimo di 100, che dipendono da storicità della azienda, corsi di formazione sostenuti ecc...
L'ispettorato del lavoro, in caso di accertata violazione, può decurtare punti dalla patente edilizia, tali decurtazioni variano in base alla gravità della violazione. Riportiamo la tabella delle possibili decurtazioni punti.
Perchè una azienda o un lavoratore autonomo possa operare nei cantieri, è necessario avere sulla patente edile un minimo di 15 punti. In caso di accertamento non reolare è prevista una sanzione che va da un minimo di 6.000 euro ad un massimo di 12.000 euro.
Se al momento della decurtazione punti le aziende che sono impegnate nella realizzazione di un lavoro appartenente a un contratto di appalto o subappalto potranno comunque completare tale lavoro anche se i punti rimasti sulla patente scendono sotto i 15.
Un lavoratore autonomo o una azienda può recuperare punti sulla propria patente edile partecipando a corsi di recupero o aggiornamento.
Approfondisci sul recupero punti.Decurtazione di 20 punti
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto
Decurtazione di 15 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro
Decurtazione di 10 punti
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto
Decurtazione di 8 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro
Decurtazione di 5 punti
Violazione Crediti Decurtati Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni
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Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni
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Decurtazione di 3 punti
Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile
Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza
Mancanza di protezioni verso il vuoto
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi dall'articolo 28
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi
Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
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Decurtazione di 2 punti
Mancata formazione e/o mancato addestramento
Omessa fornitura dei DPI contro le cadute dall'alto
Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
Omessa fornitura dei DPI contro le cadute dall'alto
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Omessa valutazione del rischio di annegamento
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie
Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
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Decurtazione di 1 punti
Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177
Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23
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